Incoterms 2010

Gli INCOTERMS rappresentano una reale chiave di volta della logistica e forniscono un puntuale quadro giuridico e tecnico negli scambi internazionali. Non sono norme, non si applicano autonomamente ai contratti di compravendita, hanno efficacia giuridica solo se incorporate nel contratto di vendita, regolamentano il momento e le modalità con cui avviene la consegna delle merci; il momento in cui i rischi di perdita o danno si trasferiscono dal venditore al compratore, la ripartizione dei costi fra venditore e compratore.
Quando l'azienda impara non solo a conoscerli ma anche a farne un uso strategico, possono diventare uno strumento per l'ottimizzazione dei costi logistici. Infatti, grazie ad un più corretto utilizzo di tali clausole è possibile generare risparmi in termini di costi di trasporto. L'impresa può quindi incassare un maggior valore aggiunto o reinvestire questo maggior utile in altre attività dell'impresa (marketing, sistemi informativi, formazione del personale, etc.) o può lavorare sulla leva del prezzo del marketing mix, riducendo il prezzo di vendita dei propri prodotti nel mercato di destinazione.
E' stata la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ad emanarli nel 1936 e la loro prima stesura teneva principalmente in considerazione le problematiche correlate ai trasporti marittimi. L'edizione più recente è quella definita "Incoterms 2010" che la CCI ha disciplinato con la sua pubblicazione nr. 715.
Le imprese si limitano molto spesso ad un uso ristretto dei termini di resa : sebbene l'attuale edizione (incoterms 2010) metta a disposizione ben 11 clausole, passibili anche di varianti, non se ne usano in media più di quattro o cinque: EXW, FOB, CFR, CIF e solo qualcuno osa fino alle clausole del gruppo D, che racchiude le clausole che pongono in capo al venditore una serie maggiore di obbligazioni con conseguente aggravio di costi e rischi.
La principale motivazione è senza dubbio la non perfetta conoscenza della materia.
Ogni volta che l'azienda deve effettuare la scelta del termine di resa (e ciò anche al momento di una prima offerta ad un nuovo possibile cliente) deve valutare una serie di parametri: standing del cliente, modalità di trasporto, tipologia di merce, modalità di pagamento, eventuali operazioni doganali.
Il commercio estero è attività che presenta dei rischi e saranno le regole scritte a costituire "le fonti" alle quali faranno riferimento i giudici chiamati a dirimere le controversie. Sarebbero diversi gli esempi ma basta citarne uno, probabilmente la norma maggiormente trascurata: nella Resa Ex Works, il carico della merce sul mezzo è un'operazione che rientra nella sfera del compratore. Nella quasi totalità dei casi, è invece il venditore ad effettuare tale operazione.

A) Clausole adatte ad ogni tipo di trasporto:

Franco magazzino - Rappresenta il termine meno oneroso in termini di prestazioni.
Per il venditore, tutti gli adempimenti ed i costi (nonché i rischi) fino al luogo di destinazione delle merci, gravano sul compratore. La vendita "franco fabbrica" può generare dei rischi molto spesso non individuabili a priori. I maggiori riflessi negativi si possono avere quando occorre rientrare in possesso dei documenti doganali che serviranno per giustificare l'emissione di fatture senza esposizione dell'IVA o quando a tale forma di vendita é stata abbinata una modalità di pagamento che necessita della presentazione di particolari documenti (ad esempio una polizza di carico). La stessa operazione di carico della merce, svolta generalmente dal venditore, (che più o meno inconsapevolmente si sostituisce al compratore) può diventare motivo di contenzioso quando il trasporto non si realizza in maniera perfetta, causando danni alla merci. Ma si potrebbe continuare con molti altri riflessi collegati all'uso di questa clausola.
Free carrier o Franco vettore - Andrebbe maggiormente utilizzato, in quanto prevede l'obbligo per il venditore di caricare la merce a bordo del mezzo del vettore (nominato dal cliente) e di sdoganare la merce all'esportazione.
Carriage paid to - Trasporto pagato sino ad un determinato punto convenuto con il compratore non scaricata dal mezzo che l'ha trasportata.
Carriage and insurance paid to. Trasporto pagato sino ad un determinato punto, include l'assicurazione a carico del venditore.
Delivered at Place - Comporta l'obbligazione in capo al venditore di mettere la merce a disposizione del compratore in un luogo di destinazione convenuto, non scaricata dal mezzo che l'ha trasportata e non sdoganata all'importazione.
Delivered at Terminal - Propria dei trasporti via mare, ma può essere utilizzata per tutti i tipi di trasporto, è l'unica clausola che prevede in capo al venditore anche l'onere di provvedere a suo costo e rischio alle operazioni di scarico della merce a destino).
Delivery Duty Paid - Reso domicilio sdoganato - sottintendono vendite con consegna presso il magazzino del cliente - sono a carico del venditore anche i costi e rischi per lo sdoganamento nel paese di destinazione.


B) Clausole per il solo trasporto marittimo:

Free alongside ship - franco sottobordo - Trasporto a carico del venditore sino alla banchina di carico.
Free on Board - Richiede al venditore di mettere la merce a bordo di una nave. è il compratore che sceglie il vettore e sostiene il costo per il nolo marittimo dal porto di partenza a quello di destinazione. Una zona grigia si presenta tutte le volte in cui la nave arriva al porto di partenza in ritardo, nonostante la merce sia arrivata puntuale per l'imbarco.
Maturano dei costi di giacenza (e relativi rischi) che dovrebbero essere a carico del compratore, responsabile della scelta della nave, ma in pratica gravano sul venditore, dal momento che quest’ultimo viene ritenuto obbligato fin quando la merce viene messa a bordo.
Cost and Freight - Utilizzato per i trasporti marittimi. Il passaggio dei rischi è individuato con il mettere le merci a bordo della nave in partenza. Il vantaggio dell'utilizzo di questa clausola consiste, per il venditore, nello scegliere l'operatore che organizzerà il trasporto, nel negoziare gli eventuali vantaggi di tariffa ed infine avere un maggior controllo sulla movimentazione delle merci e soprattutto sulla gestione dei documenti.
Cost - insurance and freight - Come la clausola CFR con la stipula di una copertura assicurativa fatta dal compratore a favore del venditore.
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