FEDESPEDI - CESSIONI FOB

OGGETTO: Parere pro veritate in materia di c.d. "cessioni FOB" nelle spedizioni in export.

Si tratta, in particolare, di quelle situazioni che si verificano, in occasione di compravendite internazionali di merce alle condizioni Incoterms FOB (Free on Board), quando, di regola, il venditore-esportatore italiano incarica il suo spedizioniere di organizzare il trasporto dallo stabilimento - magazzino di partenza fino ad una resa FOB (ossia, fino alla consegna della merce a bordo della nave designata dal compratore), mentre l'acquirente-importatore straniero affida, a sua volta, al proprio spedizioniere il compito di organizzare il susseguente trasporto marittimo dalla presa in consegna della merce a bordo nave fino al luogo di destinazione finale.

Infatti, sulla scorta di tali condizioni di compravendita FOB, il venditore sarà normalmente tenuto ad occuparsi delle sole fasi del trasporto anteriori alla consegna della merce a bordo della nave designata dal compratore, sostenendone i relativi rischi ed oneri. Al contrario, sempre in forza di queste condizioni, spetta al compratore concludere il contratto di trasporto marittimo con la compagnia di navigazione ed altresì occuparsi delle ulteriori fasi del trasporto fino al luogo di destinazione finale, sopportandone a sua volta tutti i relativi rischi ed oneri.

In tale contesto, la natura e la portata delle prestazioni affidate ai due spedizionieri rispettivamente incaricati dal venditore e dal compratore non possono, di regola, che riflettere le stesse obbligazioni che fanno carico agli stessi due contraenti della compravendita internazionale di merce.

In ogni caso, va precisato, non solo che fra lo spedizioniere officiato dal venditore e lo spedizioniere officiato dal compratore non intercorre alcun rapporto che li lega contrattualmente, ma anche che le rispettive sfere di attività non si sovrappongono, dal momento che le obbligazioni del secondo principiano nel momento in cui quelle del primo vanno ad esaurirsi.

Ora, secondo la prassi delle c.d. "cessioni FOB" invalsa da qualche anno a questa parte, lo spedizioniere del compratore-importatore straniero suole richiedere allo spedizioniere incaricato dal venditore-esportatore italiano il pagamento di una somma determinata (peraltro di un importo che varia a discrezione del primo) per fornirgli l'indicazione sia del Booking che del luogo di ritiro del container.

In primo luogo, va evidenziato che una tale pretesa da parte dello spedizioniere incaricato dal compratore non risulta assistita nè da una qualche disposizione normativa (convenzioni internazionali, codice civile, codice della navigazione, altra legge speciale) nè da una consuetudine o uso normativo o negoziale consolidato.

Inoltre, dalla c.d. "cessione" non discende a carico dello spedizioniere del compratore alcuna prestazione o attività e neppure alcun costo o onere che possa legittimamente giustificare una sua richiesta di compensoallo spedizioniere del venditore FOB. Di talché, nella circostanza,la pretesa di pagamento di un corrispettivo sarebbe, a mio avviso, da considerarsi affetta da nullità per un'evidente mancanza di causa.

Al contrario, il dovere di correttezza e di collaborazione in buona fede nell'ambito di un rapporto contrattuale, (art. 1175 cod. civ.) impone certamente al compratore di fornire ai venditore tutte le informazioni necessarie a metterlo in condizione di adempiere alle proprie obbligazioni, e segnatamente quella di eseguire la consegna della merce alle condizioni convenute.

Fra tali informazioni, rientrano certamente anche quelle relative all'indicazione del booking e del luogo di ritiro del container. E, correlativamente, tale dovere si riflette necessariamente sullo spedizioniere officiato dal compratore, il quale sarà quindi tenuto a fornire tali informazioni allo spedizioniere del venditore FOB.

In conclusione è mio parere che la richiesta del pagamento di somme di denaro a titolo di c.d. "cessione FOB, rivolta allo spedizioniere del venditore-esportatore italiano, da parte dello spedizioniere del compratore-importatore straniero", è da considerarsi del tutto illegittima e senza alcun fondamento legale o comunque consuetudinario.

Avv. Prof. Enrico Righetti

Studio Legale Righetti

Autore: STUDIO LEGALE RIGHETTI - GENOVA

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